Art. 5.
(Rilascio del brevetto).

      1. Le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, devono presentare, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4:

          a) un dettagliato elenco dei manuali, degli audiovisivi e degli altri eventuali supporti e sussidi didattici utilizzati per la formazione;

          b) una descrizione dettagliata dei vari livelli del percorso formativo, che prevedano, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali; tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea; tecniche e teoria di gestione delle immersioni; tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi.

      2. Il brevetto valido ai fini dell'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica di cui

 

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alla presente legge è rilasciato esclusivamente dalle organizzazioni didattiche iscritte all'Albo nazionale.
      3. Presso il Ministero dei trasporti, è istituita una commissione con il compito di definire gli standard operativi minimi e massimi di ogni attività espletata dalle organizzazioni didattiche di cui al presente articolo. La commissione disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'autorizzazione dell'esposizione di operatori subacquei, per finalità di ricerca scientifica o per l'attuazione di progetti speciali autorizzati dal Ministero medesimo, a pressioni parziali superiori a 4,68 di azoto e 1,47 di ossigeno, e comunque entro i limiti massimi di 5,53 di azoto e 1,60 di ossigeno.
      4. La commissione di cui al comma 3 è composta da tecnici del settore, fra i quali deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di basso fondale, un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di alto fondale, un rappresentante della categoria degli istruttori o guide in ambito turistico-ricreativo entro i 40 metri in curva di non decompressione, un rappresentante della predetta categoria turistico-ricreativa oltre i 40 metri e oltre la curva di non decompressione, un medico iperbarico e un ricercatore universitario del settore subacqueo.
      5. Dall'istituzione della commissione di cui al comma 3 non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.